Onorevoli Colleghi! La presenza di personale a contratto nelle nostre rappresentanze diplomatico-consolari è unanimemente ritenuta indispensabile sia dalla collettività italiana residente all'estero, sia all'interno del Ministero degli affari esteri.
      Negli anni, le mansioni inizialmente svolte da tale personale a contratto hanno subìto una notevole trasformazione tanto che, attualmente, esso è utilizzato non solo per la conoscenza della lingua ma anche, e soprattutto, per la conoscenza della legislazione, degli usi, dei costumi, degli interlocutori e delle istituzioni locali. Dopo diversi anni di servizio nel medesimo luogo, essi rappresentano la memoria storica dell'attività dei nostri uffici di rappresentanza all'estero e, in quanto non soggetti a spostamenti, garantiscono un'efficienza operativa costante e ottimale.
      Il personale a contratto, pur svolgendo attività integrative e complementari rispetto a quelle svolte dal personale di ruolo del Ministero degli affari esteri, concorre con pari importanza e professionalità al mantenimento di un elevato grado di efficienza operativa delle nostre sedi di rappresentanza all'estero. Tuttavia, esso lamenta, da ormai molto tempo, il mancato riconoscimento di un trattamento adeguato ai compiti professionali svolti, paragonabile a quello riconosciuto

 

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al personale di ruolo del Ministero degli affari esteri.
      Sotto il profilo normativo, il personale a contratto impiegato nelle nostre rappresentanze diplomatico-consolari all'estero si divide in due categorie: quella con contratto regolato dalla legge locale e quella con contratto regolato dalla legge italiana.
      Alla prima categoria appartengono i contrattisti di cittadinanza straniera o italiana assunti a partire dall'anno 2000. Il decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, ha introdotto una nuova disciplina nelle assunzioni di questa categoria di lavoratori, i cui contratti, regolati dalla legge locale, sono stati frutto di una trattativa tra l'amministrazione e i sindacati e sono stati integrati da norme del diritto del lavoro italiano volte a garantire al predetto personale un rapporto di lavoro equo e trasparente.
      Ben diversa è la situazione della categoria del personale a contratto regolato dalla legge italiana. Si tratta di una categoria di personale ad esaurimento, proprio a seguito dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 103 del 2000, con un'anzianità di servizio mediamente compresa tra i quindici e i ventiquattro anni, assunto prevalentemente in base alla legge 13 agosto 1980, n. 462.
      L'inquadramento economico e giuridico del personale a contratto regolato dalla legge italiana presenta, fin dall'origine, diversi aspetti lacunosi, tuttora irrisolti.
      Innanzitutto, malgrado quanto previsto dalla citata legge n. 462 del 1980, la progressiva immissione mediante concorso nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri del predetto personale non si è tradotta in realtà e i concorsi banditi a tal fine dal Ministero nel corso degli ultimi anni hanno riguardato un numero assai limitato di posti. Da questo punto di vista si sottolinea che ben altro trattamento è stato riservato al personale con contratto a termine in servizio alla cooperazione, immesso nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri senza l'espletamento di alcun concorso.
      La situazione del personale a contratto regolato dalla legge italiana è dunque unica. Oltre al fatto che per tale categoria non è stato previsto neanche il minimo scorrimento di carriera, per cui gli interessati andranno in pensione con lo stesso grado ricoperto al momento dell'assunzione, da un punto di vista strettamente economico si è assistito al loro progressivo impoverimento retributivo, dato che da oltre dodici anni non si è registrato alcun adeguamento contrattuale dello stipendio.
      A queste problematiche se ne aggiungono altre, tra cui quelle relative al riconoscimento del periodo di congedo per malattia (attualmente sono riconosciuti solamente quarantacinque giorni nel triennio, superati i quali scattano riduzioni di stipendio), al trattamento pensionistico (determinazione della base contributiva inferiore alla base imponibile) e alla formazione professionale.
      Tenuto conto che il contingente del personale a contratto regolato dalla legge italiana si è notevolmente ridotto nel tempo per cessazione dal servizio e per passaggio nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri o ad altre attività, si ravvisa la necessità di riconoscere, alla parte residua di tale categoria, il collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento del Ministero degli affari esteri, di cui alla legge 30 giugno 1956, n. 775, il contestuale inquadramento contrattuale nell'area B, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri, e un diverso trattamento ai fini previdenziali e pensionistici.
      Per tutti i motivi esposti, si auspicano un esame e un'approvazione in tempi rapidi della presente proposta di legge.
 

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